Responsabilità da prodotto 2026: cosa cambia per produttori, importatori e distributori

Nuove regole UE su prodotti difettosi, componenti, filiere internazionali, prova del danno e contratti di fornitura

Aggiornamento: settembre 2026

La disciplina europea della responsabilità per danno da prodotto difettoso sta per cambiare in modo significativo.

La Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sostituisce il sistema costruito sulla Direttiva 85/374/CEE e adegua le regole sulla responsabilità da prodotto a mercati e filiere produttive profondamente diversi da quelli degli anni Ottanta.

Non si tratta soltanto di una riforma che riguarda software, prodotti digitali o intelligenza artificiale. Il suo impatto è molto più ampio e interessa direttamente produttori, imprese manifatturiere, fabbricanti di componenti, importatori, distributori e aziende che acquistano prodotti o componenti da fornitori esteri.

La data da tenere presente è il 9 dicembre 2026. Gli Stati membri devono recepire la Direttiva entro tale data e il nuovo regime riguarda i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo l’8 dicembre 2026, quindi dal 9 dicembre. Per i prodotti precedenti continuerà ad applicarsi il regime previgente derivante dalla Direttiva 85/374/CEE.

Sul punto è intervenuta una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 2026/90364 del 7 maggio 2026, che ha corretto l’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva: il testo originario faceva riferimento ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio «dopo il 9 dicembre 2026»; il testo corretto stabilisce «dopo l’8 dicembre 2026».

Anche il recepimento italiano è già concretamente in corso. Il 7 agosto 2026 è stato trasmesso alle Camere l’Atto del Governo n. 434, contenente lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Alla data di questo aggiornamento il testo nazionale definitivo non è ancora entrato in vigore.

Per le imprese, quindi, non è un argomento da rinviare alla fine dell’anno. È il momento di verificare come è costruita la propria filiera, chi risponde dei componenti, cosa prevedono i contratti di acquisto e fornitura, quali documenti vengono conservati e come vengono gestiti difetti, contestazioni e richiami.

1) Perché cambia la disciplina sulla responsabilità da prodotto

La precedente disciplina europea risaliva al 1985.

Nel frattempo sono cambiati sia i prodotti sia le catene attraverso le quali vengono progettati, fabbricati e commercializzati.

Un’impresa può progettare un prodotto in Italia, acquistare componenti in più Paesi, affidare lavorazioni a fornitori extra-UE, assemblarlo altrove e venderlo attraverso una rete di importatori e distributori internazionali.

Un singolo prodotto può inoltre dipendere da decine o centinaia di componenti provenienti da diversi fornitori e, sempre più spesso, comprendere elementi digitali che incidono sul suo funzionamento e sulla sua sicurezza.

La nuova Direttiva mantiene il principio fondamentale della responsabilità per il danno causato da un prodotto difettoso, ma interviene su alcuni aspetti particolarmente rilevanti:

  • aggiorna la nozione di prodotto;
  • precisa i soggetti che possono essere chiamati a rispondere;
  • disciplina le filiere che coinvolgono produttori extra-UE;
  • attribuisce specifico rilievo ai componenti;
  • affronta le modifiche sostanziali apportate successivamente al prodotto;
  • amplia l’accesso alle prove;
  • introduce specifiche presunzioni relative a difetto e nesso causale;
  • tiene conto anche degli elementi digitali e dei requisiti di cybersecurity rilevanti per la sicurezza del prodotto.

La riforma riguarda quindi la responsabilità da prodotto nel suo complesso, non soltanto il settore tecnologico.

2) Quando un prodotto è difettoso

Il criterio centrale rimane quello della sicurezza.

L’articolo 7 della Direttiva stabilisce che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che una persona ha diritto di attendersi o che è richiesta dal diritto dell’Unione o nazionale.

La valutazione non dipende soltanto dall’esistenza di un difetto materiale di fabbricazione.

Occorre considerare tutte le circostanze rilevanti: presentazione e caratteristiche del prodotto, istruzioni di installazione, uso e manutenzione, utilizzo ragionevolmente prevedibile, effetti di altri prodotti sul prodotto considerato, requisiti di sicurezza applicabili e altre circostanze previste dalla norma.

Per produttori e imprese manifatturiere questo significa che specifiche tecniche, istruzioni, avvertenze, test, collaudi e procedure di controllo possono assumere un ruolo determinante in caso di contestazione.

La gestione del rischio non comincia quindi quando arriva una richiesta di risarcimento. Comincia molto prima: nella progettazione del prodotto e nella costruzione della filiera che lo produce.

3) Componenti difettosi: la responsabilità attraversa la filiera

Uno degli aspetti più rilevanti per le imprese manifatturiere riguarda i componenti.

La nuova disciplina prende in considerazione non soltanto il fabbricante del prodotto finale, ma anche il fabbricante di un componente difettoso quando ricorrono le condizioni previste dalla Direttiva.

Per settori caratterizzati da prodotti complessi questa previsione è particolarmente significativa:

  • automotive;
  • componentistica industriale;
  • macchinari;
  • impiantistica;
  • apparecchiature;
  • produzioni realizzate attraverso più livelli di subfornitura.

Il problema diventa immediatamente anche contrattuale.

Se il danno nasce da un componente acquistato da un fornitore, occorre poter ricostruire:

  • chi ha definito le specifiche tecniche;
  • chi doveva eseguire i controlli;
  • quali test erano previsti;
  • quali garanzie sono state fornite;
  • chi conserva la documentazione;
  • quali obblighi informativi gravavano sul fornitore;
  • quali strumenti di rivalsa sono stati previsti.

Una generica clausola secondo cui «il componente deve rispettare la normativa applicabile» può rivelarsi insufficiente quando il difetto si è già manifestato e occorre stabilire responsabilità e conseguenze economiche.

4) Produttore extra-UE: il ruolo dell’importatore diventa ancora più delicato

La nuova disciplina presta particolare attenzione alle filiere internazionali.

Quando il fabbricante del prodotto o del componente è stabilito fuori dall’Unione europea, l’articolo 8 individua altri operatori economici stabiliti nell’UE che, alle condizioni previste dalla norma, possono essere chiamati a rispondere.

Tra questi rientrano, a seconda della situazione:

  • l’importatore del prodotto o del componente;
  • il rappresentante autorizzato del fabbricante;
  • nei casi previsti, il fornitore di servizi di logistica (fulfilment service provider).

Per un’impresa italiana che acquista prodotti o componenti da produttori extra-UE il punto è particolarmente importante.

Essere «soltanto l’importatore» non significa necessariamente trovarsi fuori dalla catena della responsabilità.

Prima di iniziare o rinnovare un rapporto commerciale con un produttore extra-UE diventa quindi ancora più importante verificare affidabilità del produttore, standard qualitativi, procedure di controllo, documentazione disponibile, coperture assicurative, garanzie contrattuali, obblighi di cooperazione in caso di contestazione e possibilità effettiva di esercitare una rivalsa.

Un diritto di regresso scritto bene ha infatti scarso valore se la controparte estera non è solvibile, non conserva la documentazione necessaria oppure rende estremamente complesso far valere il contratto.

5) E il distributore? La responsabilità non è automatica

La Direttiva non equipara automaticamente il distributore al fabbricante.

Esiste però una specifica ipotesi nella quale il distributore può essere chiamato a rispondere.

Quando non sia possibile identificare uno degli operatori economici indicati dall’articolo 8, paragrafo 1, stabilito nell’Unione, il danneggiato può chiedere al distributore di identificare uno di tali operatori oppure il distributore che gli ha fornito il prodotto.

Se il distributore non fornisce tale identificazione entro un mese dal ricevimento della richiesta, può essere chiamato a rispondere secondo quanto stabilito dalla Direttiva. La disciplina contempla inoltre, alle specifiche condizioni richiamate dall’articolo 8, anche taluni fornitori di piattaforme online.

Anche sotto questo profilo emerge un elemento concreto:

anagrafica dei fornitori, identificazione del fabbricante, documenti di importazione e tracciabilità commerciale non sono soltanto strumenti amministrativi; possono diventare strumenti di tutela in caso di contenzioso.

6) Chi modifica sostanzialmente un prodotto può assumere la posizione del fabbricante

Un’altra area importante riguarda le modifiche effettuate dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio del prodotto.

La Direttiva definisce “modifica sostanziale” una modifica successiva che:

  • sia considerata sostanziale dalle pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti;

oppure, se tali norme non stabiliscono una soglia specifica,

  • modifichi prestazioni, finalità o tipologia originarie del prodotto in modo non previsto dalla valutazione iniziale dei rischi del fabbricante e, contemporaneamente,
  • modifichi la natura del pericolo, crei un nuovo pericolo oppure aumenti il livello del rischio.

Il soggetto che apporta una modifica sostanziale al di fuori del controllo del fabbricante originario e successivamente rende disponibile sul mercato o mette in servizio il prodotto modificato può essere considerato, ai fini della Direttiva, fabbricante del prodotto modificato.

Il tema è particolarmente importante, ad esempio, quando:

  • un macchinario viene profondamente modificato;
  • un impianto viene adattato alle esigenze di un nuovo utilizzatore;
  • vengono sostituiti componenti modificando caratteristiche e rischio;
  • un prodotto viene rigenerato o ricondizionato e successivamente commercializzato.

Prima di un intervento rilevante, quindi, la domanda non dovrebbe essere soltanto:

«La modifica è tecnicamente possibile?»

ma anche:

«Quale posizione giuridica assume chi effettua questa modifica?»

7) Una delle novità più importanti: l’accesso alle prove

La riforma interviene in modo significativo anche sul piano processuale.

La regola generale non scompare: chi chiede il risarcimento continua a dover provare il carattere difettoso del prodotto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno. Non è quindi corretto descrivere la nuova disciplina come una generalizzata inversione dell’onere della prova.

La Direttiva introduce però strumenti destinati ad affrontare i casi nei quali le prove rilevanti siano nella disponibilità dell’impresa.

L’articolo 9 prevede, alle condizioni stabilite dalla norma, la possibilità che venga ordinata la divulgazione di elementi di prova pertinenti nella disponibilità del convenuto. La divulgazione deve essere limitata a quanto necessario e proporzionato e deve tenere conto anche della protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.

Per le imprese questa novità rende ancora più importante la gestione documentale.

In un contenzioso potrebbero assumere rilievo:

  • specifiche tecniche;
  • report di collaudo;
  • controlli qualità;
  • analisi dei rischi;
  • corrispondenza con i fornitori;
  • reclami ricevuti;
  • segnalazioni precedenti;
  • interventi correttivi;
  • documentazione relativa ai componenti;
  • decisioni assunte dopo la scoperta di un problema.

La domanda da porsi non è quindi soltanto:

«Abbiamo effettuato il controllo?»

ma anche:

«Saremo in grado, fra alcuni anni, di dimostrare cosa abbiamo controllato, quando e con quali risultati?»

8) Difetto e nesso causale: le nuove presunzioni

La Direttiva introduce anche specifiche presunzioni confutabili.

Il carattere difettoso del prodotto può essere presunto, alle condizioni previste dall’articolo 10, quando:

  • il convenuto non abbia divulgato gli elementi di prova pertinenti secondo quanto previsto dall’articolo 9;
  • il prodotto non sia conforme a requisiti obbligatori di sicurezza destinati a proteggere dal rischio concretamente verificatosi;
  • il danno sia stato causato da un evidente malfunzionamento del prodotto durante un uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.

Il rapporto causale tra difettosità e danno può inoltre essere presunto quando sia accertato che il prodotto è difettoso e il danno sia di un tipo normalmente compatibile con quel difetto.

La Direttiva prende infine in considerazione i casi nei quali, per la complessità tecnica o scientifica, il danneggiato incontri difficoltà eccessive nel provare difetto o causalità. Anche in questa ipotesi devono però ricorrere le condizioni espressamente stabilite dall’articolo 10 e il convenuto conserva il diritto di confutare le presunzioni.

Per l’impresa emerge, ancora una volta, l’importanza della documentazione tecnica e della tracciabilità.

9) Quali danni sono coperti: attenzione alle controversie B2B

La Direttiva tutela i danni subiti dalle persone fisiche e non introduce una disciplina generale di qualunque perdita economica o commerciale subita da un’impresa.

Rientrano nel nuovo regime, nei termini stabiliti dall’articolo 6:

  • morte o lesioni personali, compreso il danno alla salute psicologica riconosciuto dal punto di vista medico;
  • danneggiamento o distruzione di beni, con le esclusioni espressamente previste;
  • distruzione o corruzione di dati non utilizzati per fini professionali.

Fra le esclusioni figura il danno ai beni utilizzati esclusivamente a fini professionali; anche i dati utilizzati a fini professionali restano fuori da questa specifica forma di tutela.

Questo non significa che le imprese rimangano prive di tutela.

Nelle relazioni B2B continueranno infatti a operare, in funzione della fattispecie e della legge applicabile, le regole sulla responsabilità contrattuale, sulle garanzie, sull’inadempimento, sul risarcimento e sugli altri regimi di responsabilità previsti dal diritto nazionale.

La distinzione è importante: l’azione del danneggiato per responsabilità da prodotto e il successivo rapporto fra produttore e fornitore non coincidono necessariamente.

10) Contratti di fornitura: perché la riforma riguarda procurement e ufficio legale

La nuova disciplina non può essere gestita semplicemente aggiungendo nel contratto una frase secondo cui:

«Il fornitore risponde di qualsiasi difetto del prodotto.»

L’articolo 15 stabilisce che la responsabilità prevista dalla Direttiva non può essere limitata o esclusa nei confronti del danneggiato attraverso una disposizione contrattuale.

Questo non rende affatto inutili i contratti.

Al contrario, i contratti diventano fondamentali per disciplinare i rapporti interni fra gli operatori della filiera. L’articolo 14 riconosce infatti il diritto dell’operatore che abbia risarcito il danneggiato di agire, secondo il diritto nazionale, nei confronti degli altri operatori responsabili.

Per questo, nei rapporti di fornitura, meritano una particolare verifica almeno i seguenti aspetti:

Specifiche tecniche

Caratteristiche, prestazioni, tolleranze, standard tecnici, requisiti di sicurezza e certificazioni devono essere individuati con sufficiente precisione.

Controlli e collaudi

Occorre stabilire chi effettua i test, secondo quali procedure, chi conserva la documentazione e quali effetti produce l’accettazione della fornitura.

Tracciabilità

Deve essere possibile, quando necessario, ricostruire la relazione fra prodotto finito, componente, lotto e fornitore.

Obblighi informativi

Il fornitore dovrebbe essere tenuto a segnalare tempestivamente difetti, non conformità, incidenti, reclami significativi, richiami e interventi delle autorità.

Cooperazione in caso di claim

Se viene presentata una richiesta di risarcimento, chi ha commercializzato il prodotto deve poter ottenere dal proprio fornitore la documentazione e il supporto tecnico necessari.

Garanzie, indennizzi e rivalsa

Le clausole devono essere verificate insieme alla legge applicabile, alle eventuali limitazioni di responsabilità, ai massimali e alle coperture assicurative.

Assicurazioni

Massimali, territori coperti, categorie di prodotto, esclusioni e responsabilità relative ai componenti devono essere coerenti con il ruolo effettivamente assunto dall’impresa nella filiera.

Il contratto non impedisce al danneggiato di agire, ma può determinare chi resta esposto nella filiera

Quando si verifica un danno da prodotto difettoso esistono due livelli distinti.

Verso il danneggiato, la responsabilità attribuita dalla normativa agli operatori economici non può essere neutralizzata da una clausola stipulata internamente fra le imprese.

Nei rapporti fra produttore, fornitore, importatore e distributore, invece, il contratto è fondamentale per disciplinare specifiche tecniche, controlli, obblighi informativi, garanzie, cooperazione, assicurazioni, indennizzi e diritto di rivalsa.

È spesso su questo secondo livello che, dopo un sinistro, nasce il successivo contenzioso commerciale.

11) Software e AI: una novità importante, ma non il centro della riforma

La Direttiva aggiorna anche la nozione di prodotto includendo espressamente il software, insieme ai tradizionali beni mobili e ad altre categorie espressamente indicate dalla norma.

Questo significa che, quando ricorrono le condizioni previste dalla Direttiva, anche componenti software possono assumere rilievo nella responsabilità da prodotto.

La disciplina prevede inoltre una specifica esclusione per il software libero e open source sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale.

Per le imprese manifatturiere il tema è rilevante soprattutto quando software e sistemi digitali incidono sul funzionamento e sulla sicurezza di macchinari, veicoli, componenti industriali, apparecchiature o altri prodotti.

La Direttiva considera inoltre, nella valutazione della difettosità, i pertinenti requisiti di cybersecurity rilevanti per la sicurezza del prodotto.

Ma il punto per la maggior parte delle imprese è più ampio:

la responsabilità non riguarda soltanto ciò che viene fisicamente fabbricato all’interno dello stabilimento, ma il prodotto nel suo complesso e i diversi componenti dai quali dipende la sua sicurezza.

12) Cosa dovrebbero verificare le imprese prima del 9 dicembre 2026

Non tutte le aziende hanno la stessa esposizione, ma per produttori, importatori e imprese che lavorano con filiere internazionali una verifica preventiva dovrebbe riguardare almeno sette aree:

  1. Mappatura della filiera – individuare fabbricante del prodotto, fornitori dei componenti critici, soggetti extra-UE e livelli di subfornitura.
  2. Contratti di acquisto e fornitura – verificare specifiche, controlli, garanzie, obblighi informativi, indennizzi e diritto di rivalsa.
  3. Tracciabilità – poter collegare prodotto finito, componente, lotto e fornitore.
  4. Gestione documentale – conservare in maniera recuperabile test, collaudi, certificazioni e comunicazioni rilevanti.
  5. Procedure per difetti e incidenti – stabilire chi riceve le segnalazioni, valuta il rischio, contatta il fornitore e assume le decisioni operative.
  6. Rapporti con fornitori extra-UE – verificare effettiva azionabilità delle clausole, solvibilità della controparte, legge applicabile e meccanismo di risoluzione delle controversie.
  7. Coperture assicurative – controllare che polizze, mercati, prodotti e ruolo effettivamente svolto nella filiera siano coerenti.

13) Il recepimento italiano è in corso

La Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 9 dicembre 2026.

In Italia, la delega per il recepimento è contenuta nella legge 17 marzo 2026, n. 36 – Legge di delegazione europea 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026 ed entrata in vigore il 9 aprile 2026.

Il 7 agosto 2026 il Governo ha quindi trasmesso alle Camere l’Atto del Governo n. 434, recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il Senato conferma espressamente sia il numero dell’atto sia la data del 7 agosto 2026.

Alla data di questo aggiornamento il procedimento non è ancora concluso.

Occorre quindi distinguere con attenzione fra:

  • le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2024/2853;
  • lo schema di decreto legislativo italiano, che non rappresenta ancora il testo nazionale definitivo;
  • il decreto legislativo che sarà definitivamente adottato e pubblicato.

Questa parte della news dovrà essere aggiornata quando il procedimento di recepimento sarà concluso.

Come possiamo aiutare

Per un’impresa che produce, importa o acquista prodotti e componenti sui mercati internazionali, la nuova responsabilità da prodotto non è soltanto una questione da affrontare dopo il verificarsi di un danno.

È soprattutto un tema di prevenzione contrattuale e corretta organizzazione della filiera.

Lo Studio Legale Rosano assiste imprese italiane e straniere nella:

  • revisione di contratti internazionali di acquisto e vendita;
  • predisposizione e revisione delle condizioni generali di acquisto e vendita;
  • regolamentazione contrattuale di specifiche tecniche, conformità e garanzie;
  • gestione dei rapporti con produttori e fornitori extra-UE;
  • predisposizione e revisione di clausole di indennizzo e rivalsa;
  • gestione di contestazioni relative a prodotti e forniture;
  • negoziazione con clienti e fornitori in caso di difetti o non conformità;
  • prevenzione e gestione del contenzioso commerciale nazionale e internazionale.

Per molte imprese il 9 dicembre 2026 non comporterà necessariamente la necessità di modificare il prodotto, ma rende opportuno verificare sin d’ora se contratti, documentazione, procedure e rapporti di filiera siano adeguati al nuovo sistema di responsabilità.

11/09/2026