Navi bloccate e Stretto di Hormuz:
cosa cambia subito per contratti commerciali, trasporti e supply chain, Forza maggiore, hardship, war risk e costi extra: checklist legale per aziende import–export
Aggiornamento: 16 marzo 2026
In questi giorni lo Stretto di Hormuz è diventato un punto di frattura per lo shipping globale: transiti ridotti, navi in attesa, re-routing, aumento dei premi assicurativi e “fuel crisis” per le flotte.
Secondo Reuters, Stati Uniti e altri Paesi stanno valutando misure di protezione per il traffico mercantile (anche tramite forme di coalizione), in funzione dell’evoluzione del quadro di sicurezza, mentre la tensione continua a comprimere i flussi e ad alimentare volatilità sui prezzi dell’energia.
Per le imprese il punto non è (solo) geopolitico: è prima di tutto contrattuale. Se non si interviene subito su forza maggiore, hardship, Incoterms, assicurazioni e documentazione, il rischio è un “effetto domino”: penali, contestazioni sui ritardi, blocchi su lettere di credito, contenziosi con vettori/forwarder e rinegoziazioni tardive gestite in emergenza.
1) Cosa sta succedendo: i segnali che contano
Tre indicatori mostrano perché la crisi nello Stretto di Hormuz è un tema “qui e ora” per chi opera con contratti internazionali:
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Surcharges e fuel shock: Maersk ha annunciato un Emergency Bunker Surcharge (EBS), motivandolo con le criticità di approvvigionamento e la pressione sui costi carburante.
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Carriers in modalità crisi: misure straordinarie, rete sotto stress (navi bloccate, porti sospesi, bunkering difficile) e surcharge anche da altri operatori.
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Effetti “non ovvi” sulle filiere: difficoltà sui flussi di nutrienti per fertilizzanti (urea, ammoniaca, zolfo), con impatti che vanno oltre l’energia e colpiscono chimica e agribusiness.
Nota operativa: i surcharge del carrier possono “arrivare” anche a valle di accordi quadro. Senza una clausola di riparto costi, diventano contenzioso.
2) Impatto immediato per le aziende: tempi, costi e rischio documentale
In una crisi su un chokepoint marittimo come Hormuz, nei contratti di vendita internazionale i problemi arrivano in tre ondate:
A) Tempi e consegne
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ritardi di imbarco/sbarco, congestione, cancellazioni, re-routing;
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aumento di demurrage/detention (container fermi) e costi di stallo.
B) Extra costi
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fuel/bunker surcharge (EBS), adeguamenti tariffari e costi di deviazione;
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war risk premium e condizioni assicurative più restrittive (o di fatto non sostenibili a condizioni commerciali).
C) Default tecnico su trade finance
Se avete pagamenti garantiti (LC/SBLC), o supply contract con “date certe”, il rischio è che il ritardo diventi inadempimento formale se non gestito con notifiche e waiver tempestivi.
3) FORZA MAGGIORE: quando regge davvero (e quando no)
Qui è dove si vincono o si perdono i contenziosi.
3.1 La regola d’oro
La forza maggiore non è un’etichetta: funziona solo se c’è un impedimento reale che rende la prestazione impossibile o oggettivamente impedita, non “solo” più costosa.
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FORZA MAGGIORE (impedimento): rotta non praticabile per chiusura/attacchi/minacce; impossibilità di reperire war-risk a condizioni economicamente praticabili; ordini/limitazioni delle autorità; sospensione di servizi del carrier.
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HARDSHIP (eccessiva onerosità): prestazione ancora possibile, ma costi esplodono (fuel surcharge, war premium, re-routing). Qui la leva corretta è rinegoziazione/price adjustment.
Le ICC Force Majeure & Hardship Clauses 2020 sono un riferimento pratico: definiscono condizioni, notifica, mitigazione e conseguenze (sospensione/risoluzione), e sono integrabili nei contratti di fornitura e logistica internazionale.
3.2 Se il contratto è CISG: art. 79
Se la vendita è soggetta alla CISG, l’art. 79 prevede un’esenzione da responsabilità se la parte prova un impedimento oltre il controllo, non ragionevolmente prevedibile e non evitabile/superabile.
Punto cruciale: l’art. 79 incide soprattutto su danni/penali, non “cancella” automaticamente il contratto; inoltre è centrale rispettare l’obbligo di notifica previsto dalla CISG (in prassi spesso determinante).
3.3 Cosa devi fare per “tenere” la forza maggiore
Serve sempre:
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nesso causale (l’evento deve essere la causa del mancato adempimento);
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notifica tempestiva (spesso condizione per l’esonero);
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mitigazione (alternative ragionevoli: re-routing, split shipment, alternative carriers);
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prove (carrier notice, broker/assicuratore, port notices, ordini, rerouting obbligato).
In pratica: senza documenti, la forza maggiore diventa “opinione”. E l’opinione non regge in giudizio/arbitrato.
4) Incoterms: chi paga e chi rischia
“Chi paga il trasporto” ≠ “chi sopporta il rischio durante il trasporto”.
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Nei termini C (es. CIP/CIF) il rischio tipicamente si trasferisce prima della destinazione, pur se il venditore paga trasporto (e assicurazione in CIP/CIF).
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Nei termini D (es. DDP) il venditore resta esposto più a lungo: in fase Hormuz è spesso il termine più rischioso senza clausole di adeguamento.
Impatto immediato: con DDP o contratti “all-in”, surcharge e ritardi possono restare sul venditore se manca una clausola di pass-through/hardship coerente con l’allocazione del rischio.
5) Assicurazioni: cargo standard vs war risk
Il tema assicurativo è decisivo: molte analisi sottolineano che parte della “normalizzazione” passa dal ripristino di fiducia degli assicuratori e dall’abbassamento dei premi. Inoltre, canali diplomatici europei (inclusi Francia e Italia) si stanno muovendo per favorire passaggi più sicuri: segnale che il rischio percepito è alto e incide sulle polizze.
Errore tipico: credere che una cargo “all risks” copra automaticamente eventi assimilabili a guerra/ostilità. Spesso serve estensione war risk e condizioni operative aggiornate (aree proibite, rotte, limiti): le coperture possono diventare di fatto non sostenibili per premi e prescrizioni.
6) Checklist operativa (48 ore / 7 giorni / 30 giorni)
Entro 48 ore
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mappa esposizione (spedizioni in transito, ordini aperti, tratte sensibili, Incoterms, carrier/forwarder);
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raccogli evidenze (surcharge, rerouting, limitazioni, note assicurative);
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invia notice tecnica (ritardo/impedimento + richiesta istruzioni).
Entro 7 giorni
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qualifica il rimedio: forza maggiore vs hardship;
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trade finance: richiedi waiver in caso di LC/SBLC;
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assicurazioni: conferme scritte su war-risk e condizioni.
Entro 30 giorni
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ristruttura contratti core con 3 blocchi: pass-through surcharge, hardship, force majeure completa;
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scenario planning (second source, stock buffer, rotte alternative).
7) Clausole “minime” per ridurre contenzioso
(bozze concettuali da adattare a legge applicabile, Incoterms e filiera)
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Force majeure: evento, nesso, notifica entro X, mitigazione, sospensione, risoluzione dopo Y (modello ICC 2020).
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Hardship/price adjustment: soglia aumento costi, rinegoziazione entro X, formula adeguamento, exit ordinata.
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Surcharge pass-through: definizione surcharge ammissibili (EBS/war risk/deviation), prova documentale (carrier notice), riparto costi coerente con Incoterms.
Come possiamo aiutarvi (in modo concreto)
Lo Studio Legale Rosano può intervenire rapidamente su:
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audit contratti vendita/logistica (Incoterms, forza maggiore, hardship, pass-through);
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notifiche e rinegoziazioni (timeline, documentazione, strategia);
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coordinamento con broker/assicuratori su war-risk e condizioni;
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prevenzione contenzioso su ritardi, penali, LC e contestazioni.
Se avete spedizioni in corso o ordini aperti “a data certa”, una revisione rapida entro 48 ore di contratti, notice e coperture assicurative riduce in modo significativo il rischio di dispute.
16/03/2026


